Way to Escape

Scopri i rischi che affronta un rifugiato in fuga. Partecipa a Way to Escape!

Progetto Asylon

Il vino a sostegno dei rifugiati. Scarica la brochure

Buone prassi Praesidium

Clicca qui per scaricare la racolta di buone prassi relative al progetto Praesidium

Sostieni i RIFUGIATI diventa un ANGELO

Con una piccola donazione mensile, contribuisci a sostenere progetti di emergenza o di sviluppo dell'UNHCR. 

Posizione UNHCR Libia

Consulta le considerazioni UNHCR riguardanti la protezione delle persone in fuga dalla Libia.

Popoli in fuga

Il blog di Laura Boldrini, portavoce dell'UNHCR, su repubblica.it

Rapporto annuale 2010

Scarica il rapporto 2010 in formato PDF

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI O DEGRADANTI

Share |


La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987.

Essa richiede, tra l'altro, agli Stati parte di incorporare il crimine di tortura all'interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione sia stata resa); e di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più stretti (dependants) a ricevere un'equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).

Nessuna circostanza eccezionale - come uno stato o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza - può essere invocata (addotta) come giustificazione di atti di tortura. La stessa disposizione vale per quell'individuo che abbia compiuto tali atti in seguito ad un ordine di un superiore o di autorità pubblica. Agli Stati parte è proibito rinviare una persona in uno Stato nel quale egli/ella potrebbe essere a rischio di subire tortura (principio di non-refoulement).

Allo stesso tempo gli Stati dovranno assicurare che i presunti responsabili di atti di tortura presenti sul territorio di propria giurisdizione vengano sottoposti a processi o estradati in un altro Stato per essere sottoposti a processo.




Dona online

Restaci vicino! Iscriviti alla e-newsletter




autorizzazione al trattamento dei dati
 
  RSS