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La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987.
Essa richiede, tra l'altro, agli Stati parte di incorporare il crimine di tortura all'interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate; di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura; di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante processi (eccetto che contro una persona accusata di tortura, come prova che tale dichiarazione sia stata resa); e di riconoscere e far applicare il diritto delle vittime di tortura e dei loro parenti più stretti (dependants) a ricevere un'equo e adeguato risarcimento e recupero (psico-fisico e sociale).
Nessuna circostanza eccezionale - come uno stato o una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza - può essere invocata (addotta) come giustificazione di atti di tortura. La stessa disposizione vale per quell'individuo che abbia compiuto tali atti in seguito ad un ordine di un superiore o di autorità pubblica. Agli Stati parte è proibito rinviare una persona in uno Stato nel quale egli/ella potrebbe essere a rischio di subire tortura (principio di non-refoulement).
Allo stesso tempo gli Stati dovranno assicurare che i presunti responsabili di atti di tortura presenti sul territorio di propria giurisdizione vengano sottoposti a processi o estradati in un altro Stato per essere sottoposti a processo.