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Per le aziende
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dai titolari di reddito di impresa all’UNHCR sono integralmente deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2000
Per le persone fisiche
• DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETRAIBILITÀ
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (carte di debito, carte di credito, assegni bancari e circolari) e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
É fondamentale, al tal fine, il possesso della documentazione originale dei versamenti in oggetto (matrici di bollettini di conto corrente postale, estratto conto bancario o della carta di credito ecc.) da allegare alla presentazione della richiesta della detrazione fiscale.
• RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Ai sensi dall’art. 138, comma 14 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), sono ricompresi tra “gli oneri detraibili (articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR approvato con DPR n.917 del 1986) le donazioni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite di soggetti identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2000 – soggetti fra i quali è riconducibile anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nella legge finanziaria all’art.138, comma 14 si precisa inoltre che “per il periodo d’imposta 2000, s’intendono detraibili anche gli importi riferiti alle donazioni effettuate nell’anno precedente” (1999).
• MISURA DELLA DETRAIBILITÀ
Beneficiari della detrazione sono le persone fisiche ai sensi della citata lettera i-bis) dell’art. 13-bis del TUIR (DPR n. 917 del 1986) combinato con la disposizione contenuta nell’art. 138, comma 14 della legge 23 dicembre 200 n. 3888 che possono usufruire di una detrazione d’imposta ai fini dell’IRPEF pari al 19% delle erogazioni effettuate con il limite delle erogazioni stesse di 2.053 euro.
Allo stesso beneficio fiscale possono accedere anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR; infatti, secondo il disposto dell’articolo 110-bis del citato TUIR, detti enti possono avvalersi della detrazione d’imposta previste dal suddetto articolo 13-bis per le spese indicate nella lettera i-bis del comma 1 dello stesso articolo.
• DONAZIONI DI IMMOBILI
L’articolo 27 della legge n.133 del 1999 prevede al comma 3 che i trasferimenti dei beni ai cui commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1 non sono soggetti all’imposta sulle donazioni: di conseguenza sia le erogazioni liberali in denaro, sia le cessioni gratuite di beni restano esclusi dall’imposizione.
Per avere ulteriori informazioni o chiarimenti circa il programma lasciti dell’UNHCR o per le donazioni di immobili contattare il Servizio Progetti Speciali al numero 06 80212311.
• 5 PER MILLE
Purtroppo non è ancora possibile destinare il 5 per 1000 in favore dell'UNHCR