
Nel 1969, l’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) adottò la “Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa”.
Riconoscendo la Convenzione ONU del 1951 come “lo strumento
fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati” e facendo
propria la de.nizione di rifugiato ivi contenuta, la Convenzione
dell’OUA amplia la definizione stessa e racchiude altre importanti
disposizioni, non esplicitamente contenute nella Convenzione delle
Nazioni Unite.
Queste riguardano il divieto di respingimento alla
frontiera, l’asilo, l’ubicazione degli insediamenti di rifugiati, il
divieto per i rifugiati di svolgere attività sovversive, nonché il
rimpatrio volontario.