logo unhcr
UNHCR - The UN Refugee Agency

Normativa UE

Tutti i paesi europei hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati o al suo Protocollo aggiuntivo del 1967. Al fine di perseguire una più stretta cooperazione in materia di asilo, i paesi dell’Europa occidentale hanno poi stipulato ulteriori accordi tra questi, gli Accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone - firmati da un primo nucleo di paesi nel 1985, entrati in vigore nel 1995 e inseriti nella struttura dell’Unione Europea nel 1997 - e il Regolamento 343/2003, il cosiddetto Regolamento Dublino II, che traspone nella legislazione comunitaria - seppur con alcune modifiche - la Convenzione di Dublino del 1990. Questo strumento rappresenta una delle forme più concrete di cooperazione tra i paesi dell’UE, poiché stabilisce le regole per la determinazione dello stato competente all'esame della domanda di asilo presentata in un paese dell'Unione Europea, prevedendo che il richiedente asilo possa essere successivamente trasferito in un altro stato dell’Unione, considerato responsabile per l'esame della sua domanda.

Nonostante questo importante sforzo con il quale gli stati membri dell’UE hanno compiuto notevoli progressi verso l’armonizzazione della legislazione e delle pratiche in materia di asilo, molto resta ancora da fare prima di disporre di una vera e propria politica comune in uno dei settori chiave della giustizia e degli affari interni. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel vertice dei Primi Ministri dei paesi dell’UE tenutosi a Tampere, in Finlandia, nell’ottobre 1999. In questa occasione, i paesi dell’UE hanno riaffermato la libertà di accesso al territorio europeo per tutti i richiedenti asilo, offerto loro garanzie di assistenza e, soprattutto, hanno riconosciuto la fondamentale differenza tra asilo e immigrazione, raccomandando l’adozione in materia di una politica comune basata sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra, assicurando in questo modo che nessuno venga respinto verso il paese d’origine o verso un altro paese nel quale possa temere persecuzioni.

Nel successivo vertice di Laeken (dicembre 2001) è stato riaffermato il principio dell’equilibrio tra la protezione dei rifugiati e la capacità di accoglienza dei paesi dell’Unione, mentre nel giugno 2002 a Siviglia - nell’ambito del processo di creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia - è stata prestata particolare attenzione alla lotta all’immigrazione irregolare, approccio confermato anche nel vertice di Salonicco del giugno 2003. Nel 2004 i capi di stato e di governo dell’Unione Europea hanno lanciato il cosiddetto Programma dell’Aja (Hague Programme), che prevedeva l’istituzione di un Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS, o Common European Asylum System), di una procedura comune e di uno status uniforme.

Nel dicembre 2009, dieci anni dopo le storiche conclusioni del Consiglio Europeo straordinario di Tampere, lo stesso Consiglio Europeo ha approvato il Programma di Stoccolma che definisce le priorità dell’Unione Europea sull’asilo e sulle altre questioni riguardanti Giustizia e Affari Interni per il periodo 2010-2014, arco di tempo entro il quale il Programma prevede di raggiungere l’obiettivo di un'unica procedura di asilo per gli Stati Membri. Sviluppando il Programma dell’Aja, il testo di Stoccolma potenzia il partenariato e la cooperazione con paesi terzi che ospitano numeri maggiori di rifugiati, attraverso lo sviluppo di strumenti di solidarietà con paesi terzi, in cooperazione con l’UNHCR e attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo. Esistono, infatti, ancora notevoli disparità negli standard di accoglienza e nelle procedure riguardanti l’esame delle domande fra gli Stati Membri dell’UE. La creazione di un Ufficio di Supporto Europeo in materia di Asilo (EASO), che sarà operativo alla fine del 2010 con sede a Malta,  sarà un importante passo verso una maggior coerenza e qualità dei sistemi di asilo europei. Una stretta cooperazione con l’UNHCR è prevista dal regolamento stesso dell’EASO. L’UNHCR offrirà all’ufficio la propria expertise e parteciperà al Consiglio Direttivo del nuovo organismo in qualità membro non votante.