Ma chi è un rifugiato?

A definire questo status è l’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951. Qui leggiamo che il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

 

L’evoluzione della protezione internazionale

Negli anni i compiti dell’UNHCR si sono ampliati, ma proteggere i rifugiati rimane il nucleo del nostro impegno.

Inizialmente la protezione internazionale era una sorta di surrogato della protezione consolare e diplomatica. Oggi invece si è estesa fino ad assicurare ai rifugiati la sicurezza e il godimento dei loro diritti umani fondamentali. Negli anni la comunità internazionale si è anche dotata di altri strumenti – a carattere sia universale, sia regionale – affiancati alla Convenzione del 1951.

Per concretizzare il mandato dell’Agenzia collaboriamo costantemente con i governi ospitanti per tutelare i diritti umani fondamentali dei rifugiati e assistiamo le persone durante l’iter della protezione internazionale. Siamo accanto ai rifugiati in tutti i passi: dall’impedire il refoulement, cioè che le persone siano rimpatriate in un Paese dove abbiano motivo di temere persecuzioni, alla richiesta d’asilo, dall’ottenimento dello status di rifugiato fino alle soluzioni durevoli come il rimpatrio, il reinsediamento, l’integrazione nel Paese ospitante.

Le nostre attività sul campo e nelle istituzioni: gli obiettivi

Il lavoro a sostegno dei rifugiati si sviluppa sia sul campo, sia dalla sede centrale. Ogni giorno infatti operiamo per raggiungere diversi obiettivi.

  • Assicurare l’ottenimento dell’asilo e l’ammissione ai Paesi d’asilo, intervenire – se necessario – per evitare il refoulement e agevolare le procedure per determinare lo status di rifugiato.
  • Verificare le necessità dei rifugiati e dei richiedenti asilo e monitorare il loro trattamento.
  • Garantire, in collaborazione con i governi, l’incolumità fisica dei rifugiati e delle altre persone affidate al nostro mandato.
    Individuare i gruppi vulnerabili, come donne e bambini, e garantire un’assistenza specifica.
  • Collaborare con alcuni governi per definire la registrazione e la documentazione, partecipando alle procedure nazionali per determinare lo status di rifugiato.
  • Favorire la diminuzione degli apolidi.
  • Lavorare per rivitalizzare i regimi di protezione, collaborando con le organizzazioni non governative e con altre organizzazioni internazionali.
  • Promuovere la legislazione in favore dei rifugiati, incoraggiare l’adesione alla Convenzione e ai Protocolli, favorire lo sviluppo delle istituzioni e delle norme nazionali in materia.
  • Proteggere gli sfollati, in tutti i casi previsti dalle linee guida dell’organizzazione.
  • Sviluppare costantemente la nostra capacità di fornire protezione ai rifugiati.
  • Promuovere e realizzare soluzioni durevoli.
  • Occuparsi direttamente delle procedure per il reinsediamento nei Paesi terzi.